Con la sentenza n. 334 del 24 novembre 2010, la Corte Costituzionale si è espressa, sul ricorso presentato dal Governo, in riferimento all’istituto dell’apprendistato in rapporto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

La sentenza ricorda che con l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che estende a dieci anni l’obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso di istruzione superiore o in quello di istruzione e formazione professionale, il legislatore ha inteso spostare ai sedici anni l’età per l’accesso al lavoro. In tal modo, il legislatore ha voluto riconfermare che si può accedere all’apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l’obbligo di istruzione.

La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009, impugnata, fissando in quindici anni l’età minima per accedere all’apprendistato, è in contrasto con la su richiamata disciplina statale sull’obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull’istruzione (sentenza n. 309 del 2010). Ne discende quindi la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera n), dellaCostituzione.

Non servono al Paese norme che percorrono pericolose scorciatoie “aziendalistiche”, inutili per garantire lo sviluppo economico e indegne di un paese civile. Dobbiamo investire sulla qualità del sistema di istruzione e formazione pubblico e puntare sul rafforzamento dell’autonomia scolastica.

03/12/2010

Fonte: FLC-CGIL

http://www.flcgil.it/attualita/obbligo-istruzione/in-apprendistato-solo-dopo-il-sedicesimo-anno-di-eta.flc